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da verabelli74
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Autore Topic: La Consulta boccia il limite al numero di docenti di sostegno  (Letto 150 volte)

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Offline basile

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Per anni la deroga per assegnare posti di sostegno in organico di fatto per casi gravi sopravvenuti era diventata quasi una regola, tanto che tre anni fa quasi la metà dei posti di sostegno erano annualmente in deroga e, per legge, coperti da docenti con contratto a tempo determinato.

La legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva abrogato la deroga e fissato un contingente massimo di posti di sostegno, tentando di stabilizzare un settore dove la discontinuità la faceva da padrona (con un carosello di docenti di sostegno particolarmente deleterio per gli alunni disabili).

Nonostante quella legge, vi sono state anche in questi ultimissimi anni diverse pronunce del giudice ordinario che, accogliendo il ricorso di genitori al cui figlio disabile era stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quanto certificato, hanno imposto all’Amministrazione scolastica di integrare le ore di sostegno, superando localmente il contingente dei posti di sostegno assegnato.

In Sicilia i genitori di un alunno con disabilità hanno presentato ricorso contro il dimezzamento delle ore di sostegno e, di giudizio in giudizio, hanno ottenuto il riconoscimento alla deroga. L’impugnativa per la presunta illegittimità costituzionale della deroga non concessa è stata promossa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana davanti alla Corte Costituzionale, che si è pronunciata pochi giorni fa a favore.

La Consulta ha, infatti, accolto il ricorso con sentenza n. 80 depositata il 26 febbraio scorso, dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno”; e dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”.

La Corte ha ricordato un principio sacrosanto: “ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato a un suo completo inserimento nella società; processo all'interno del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo grado”.
da tuttoscuola
Prof. Sebastiano Basile
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Re:La Consulta boccia il limite al numero di docenti di sostegno
« Risposta #1 il: 01 Marzo 2010, 08:04 »
Il limite di una buona legge per il sostegno

Quando nella legge finanziaria 2008 una disposizione normativa voluta dal ministro Fioroni  (governo Prodi) modificò le norme stabilite dieci anni prima relativamente ai posti di sostegno ad alunni con disabilità, furono in molti ad applaudire. La norma si poneva infatti l’obiettivo di stabilizzare, finalmente, il settore.

I posti di sostegno in deroga, che in precedenza venivano assegnati per legge a docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività, furono stabilizzati, abrogando l’istituto della deroga. Venne previsto di trasformare gradualmente una quota dei posti di sostegno in organico di diritto fino a coprire il 70% del totale dei posti di sostegno.

Venne fissato il numero massimo dei posti di sostegno nella quantità di 92 mila unità, di cui, appunto, il 70% coperto da personale di ruolo. Venne anche previsto di portare tendenzialmente il rapporto alunni disabili/docenti di sostegno a due alunni ogni docente, cercando gradualmente di equiparare le situazioni territoriali fortemente sperequate.

Cancellazione della deroga ed equiparazione territoriale che indubbiamente si ispiravano a principi condivisibili, ma non privi, nell’applicazione pratica, di una certa forzatura.

Vi erano regioni, come, ad esempio, la Sicilia, dove il rapporto era particolarmente elevato (1,57), mentre altre, come il Lazio, dove il rapporto alunni disabili/docenti di sostegno era invece molto sfavorevole (2,43). Nei primi due anni di applicazione, la Sicilia ha, quindi, dovuto cedere posti di sostegno, mentre il Lazio ne ha recuperati.

Che si provveda a dare sostegno a chi ne ha bisogno e diritto, è un principio sacrosanto che fa onore al nostro ordinamento, ed è importante che la Consulta lo abbia sottolineato. Ciò però non deve distogliere dal chiedersi (e dal ricercarne quindi le cause) perché in alcune Regioni del nostro paese si sia manifestata una richiesta – convalidata da certificazioni rilasciate da enti pubblici – anche doppia rispetto ad altre aree. Insomma, garantire il sostegno a tutti tutti coloro che ne hanno bisogno, ma anche rafforzare i meccanismi di controllo e inasprire le sanzioni per chi fa false rappresentazioni (che sono coloro che più finiscono per danneggiare chi ha veramente bisogno).
Prof. Sebastiano Basile
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