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Autore Topic: Incontro al Miur su contratto mobilità  (Letto 819 volte)

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Offline prof Basile

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Incontro al Miur su contratto mobilità
« il: 11 Gennaio 2010, 17:13 »
red - Resoconti di Gilda, Snals,UIL

Gilda
"Si sono svolti due incontri al MIUR per proseguire il confronto sul nuovo CCNI relativo alla mobilità per l'anno scolastico 2010-11. Sono stati esaminati gli articoli dal 18 al 25.

Art. 18. Si sta cercando d'individuare la competenza nell'assegnazione della cattedra orario esterna, nei casi in cui si verifichino contrazioni d'organico con contestuale trasformazione di una cattedra interna in esterna. Resta invece fuor di dubbio che nell'assegnazione delle cattedre ai docenti all'interno dell'istituzione scolastica, le precedenze  di cui all'Art. 7 del CCNI vanno riconosciute in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

Art. 20. Si è precisato, relativamente all'individuazione del soprannumero conseguente al dimensionamento scolastico, che nei casi in cui un plesso della scuola primaria o dell'infanzia confluisca in altro circolo didattico o istituto comprensivo, i docenti del plesso interessato che non hanno formulato alcuna opzione, restano nell'organico funzionale del circolo o istituto comprensivo di titolarità nel quale concorrono per l'individuazione di eventuali soprannumerari in base al punteggio spettante, mentre vanno individuati comunque soprannumerari qualora il circolo o l'iIstituto di titolarità siano stati soppressi;

Art. 20 bis. Si è recepito l'Accordo integrativo al CCNI del 12 febbraio 2009, relativo alle province che hanno subito una modifica dell’assetto territoriale (Nuoro/Oristano e Pesaro/Rimini), con la precisazione che quanto disposto per i comuni interessati non è applicabile alle province di nuova istituzione (Monza, Barletta-Andria-Trani, Fermo, ecc.) per il prossimo anno scolastico e finchè in esse non sarà designata l'autorità governativa (Prefetto).

Ai docenti interessati, se individuati perdenti posto, sarà consentita per sei anni, da quando è avvenuta la modifica territoriale, la priorità nel rientro:

1) nella scuola di precedente titolarità nella prima fase dei movimenti (comunale) rispetto agli altri perdenti posto cui non può essere riconosciuta tale precedenza, in quanto le scuole nelle quali erano titolari non sono passati da una provincia all' altra;

2) nel comune di precedente titolarità prima della II fase (provinciale), cioè prima dei trasferimenti a domanda da un comune all'altro di coloro ai quali non è applicabile tale precedenza;

3) nella provincia di precedente titolarità prima della III fase (interprovinciale) dei trasferimenti a domanda di chi non rientra nelle province interessate.

Artt. 22-24. I perdenti posto devono obbligatoriamente indicare l'intero comune di titolarità, oppure il distretto per i grandi comuni, prima di esprimere altre preferenze, altrimenti queste ultime sono da considerare come non espresse.

Art. 22. I titolari di posto comune della scuola primaria, trasferiti provvisoriamente per mancanza di posti sul sostegno, vedranno ricalcolare il proprio punteggio per rientrare sui posti comuni, per allineare tale punteggio a quelli degli altri titolari di posto comune che presentano domanda volontaria di trasferimento. Nei modelli di domanda sarà prevista un'apposita casella che va barrata dai docenti diventati provvisoriamente titolari di sostegno.

Art. 23. Si è precisato che anche le individuazioni dei perdenti posto successive alla determinazione della pianta organica della scuola di titolarità, purchè relative sempre all'organico di diritto, saranno effettuate sulla base delle graduatorie di circolo/istituto compilate nei 15 gg. successivi alla scadenza delle domande di mobilità.

 I prossimi incontri sono previsti per il 14 ed il 20 gennaio p.v."

SNALS
"Nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio 2010, e nella mattinata di oggi, si sono svolti al MIUR due incontri quale prosieguo del confronto per addivenire al rinnovo del CCNI della Mobilità del Personale Docente, Educativo ed ATA per l’anno scolastico 2010/2011.

Lo SNALS-Confsal era rappresentato da Pina Di Giacomo.

Nei due incontri è proseguita la rilettura e l’integrazione di alcuni articoli del CCNI 12/2/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, pervenendo ad una sostanziale definizione degli articoli fino al 25.

In particolare segnaliamo che è stata effettuata una rilettura dell’art. 18, in relazione alle possibili integrazioni allo stesso nel caso di costituzione ex novo di cattedra orario esterna, a seguito di contrazione dell’organico di istituto, non giungendo ancora ad una soluzione definitiva.

Inoltre sono state apportate alcune modifiche chiarificatrici all’art. 20 (individuazione soprannumero conseguente al dimensionamento della rete scolastica) con particolare riferimento al punto II; le integrazioni ipotizzate nascono dalle incertezze interpretative comunicate da alcune strutture territoriali, nonché dalla necessità di rendere più chiare ai docenti interessati le conseguenze relative alla mancata opzione in caso di confluenza di un plesso in altro circolo e/o istituto comprensivo.

E’ stato poi inserito nel testo del CCNI un articolo 20-bis relativo alla mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza. Tale articolo ricalca, sostanzialmente, il contenuto delle integrazioni al CCNI sottoscritte il 3 marzo 2009, con riguardo alla posizione giuridica del personale titolare nei comuni delle province di cui viene modificato l’assetto territoriale. E’ stato esplicitamente previsto un inserimento di un apposito comma che chiarisce che le norme dell’art. 20-bis, per la mobilità relativa all’a.s. 2010/2011, non si applicano alle province di nuova istituzione.

Sono state inoltre effettuate alcune integrazioni agli artt. 21 e 23, relativi, rispettivamente, alla individuazione dei perdenti posto nella scuola dell’infanzia e primaria e dei perdenti posto nella scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di chiarire che i dirigenti scolastici, all’atto della pubblicazione della nuova tabella organica, si avvarranno delle graduatorie predisposte entro i 15 giorni successivi al termine fissato dalla O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, per notificare sulla base delle nuove tabelle organiche agli interessati la posizione di soprannumero.

Tali modifiche apportate sono finalizzate a dirimere i dubbi avanzati da alcune istituzioni scolastiche sulla necessità di rifacimento delle graduatorie al momento della formulazione degli organici.

Inoltre alcune integrazioni sono state apportate all’art. 22 relativo al trattamento dei perdenti posto nella scuola dell’infanzia e primaria, per definire ancor meglio che il personale individuato quale soprannumerario, nel caso di presentazione di domanda condizionata al permanere del soprannumero, debba comunque esprimere anche l’intero comune di titolarità prima dell’eventuale inserimento di codici analitici o sintetici relativi ad altri comuni; nel caso non lo faccia tali ultime preferenze verranno considerate nulle.

Gli incontri proseguiranno secondo un calendario già definito, nel pomeriggio del giorno 14 gennaio e nella mattinata del 20 gennaio pp.vv.; ovviamente aggiorneremo sul seguito della trattativa."

UIL
"Nei giorni 7 e 8 gennaio 2010 è proseguito il confronto tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali sulla contrattazione relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2010/11.

Per la UIL scuola hanno partecipato Pasquale Proietti, Antonello Lacchei e Giuseppe D’Aprile.
A seguito dell’orientamento dell’amministrazione di rendere obbligatoria la procedura per la presentazione on-line delle domande relative ai movimenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado, i sindacati hanno sollecitato di nuovo l’emanazione di una nota per esplicitare le modalità di registrazione, obbligatoria, ai fini della presentazione delle domande di mobilità.

Si è convenuto poi di inserire nel testo un nuovo articolo, 20 bis, per regolamentare i provvedimenti di modifica dell’assetto territoriale che hanno coinvolto alcune province statali (Oristano e Nuoro lo scorso anno, Pesaro e Rimini questo anno), che hanno determinato il passaggio di alcuni comuni e delle relative istituzioni scolastiche nelle competenze di una diversa provincia.

I trasferimenti a domanda, sia in ingresso che in uscita dalle scuole coinvolte dai nuovi assetti, per i 6 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, saranno disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti relativi alla terza fase.

Per quanto riguarda gli articoli 21 e 23, relativi all’individuazione dei perdenti posto, la UIL ha riproposto l’esigenza di rivedere il sistema delle precedenze.

Il prossimo incontro è stato fissato per giovedì 14 gennaio.
Sebastiano Basile [curriculum Vitae]
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